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Tar Lazio Cittadinanza Gratuito Patrocinio
Patrocinio a spese dello Stato
(Fonte: Carta dei Servizi Tar Lazio)
E’ un istituto giuridico disciplinato dal DPR n.115 /2002 che consente a chi è privo di reddito minimo (oggi pari a € 11.369,24 ) di essere difeso gratuitamente (1), in attuazione della previsione costituzionale di cui all’art.24, c. 3 Cost. alla stregua della quale “Sono assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.
Il patrocinio a spese dello Stato è assicurato per la sola difesa processuale e non consente alcuna assistenza extragiudiziale (consulenza o altro). Nel processo amministrativo è ammesso per ogni grado, per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse (art.75, c.1 D.P.R.115/2002).
E’ assicurato ai cittadini italiani, agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e all’apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguitano fini di lucro (art.119 del T.U. 115/2002).
L’art.14 del Titolo V – Spese di giustizia della L. 104/2010 del Codice del processo amministrativo, istituisce la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio di Stato, il Consiglio della Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, presso ogni TAR e sue Sezioni staccate;
Nel caso dei TAR, la Commissione è nominata annualmente dal Presidente del Tribunale ed è composta da 2 magistrati, di cui uno ha le funzioni di Presidente, da un impiegato che esercita funzioni di segretario della commissione e coordina le attività connesse, da un avvocato designato dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati del capoluogo in cui ha sede l’organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti.
L'istanza di ammissione a patrocinio deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità con firma autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda. Deve essere presentata alla Segreteria della Commissione esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata a mezzo raccomandata.
Inoltre, deve essere redatta su carta semplice e deve contenere a pena di inammissibilità :
• le generalità dell’interessato e della sua famiglia anagrafica con i rispettivi codici fiscali;
• le condizione di reddito dell’interessato e dei componenti il nucleo familiare;
• l’impegno a comunicare eventuali variazioni reddituali che dovessero intervenire;
Per i cittadini stranieri non appartenenti alla all’Unione Europea l’istanza deve essere corredata da una certificazione consolare rilasciata dall’autorità competente che attesti i redditi prodotti all’Estero.
La Commissione può:
• accogliere l’istanza, in via anticipata e provvisoria, e disporre che la delibera venga inviata all’Agenzia delle Entrate per gli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato (art. 98, c. 1 del T.U. 115/2002).
Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli
avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (art.80 c.3 del T.U.115/2002);
• respingere l’istanza motivando le ragioni nel decreto e inviando copia del
provvedimento all’interessato e/o all’Avvocato. Se la Commissione respinge o
dichiara inammissibile l’istanza di patrocinio a spese dello Stato, l’interessato può
riproporla al magistrato competente ( art.126, c.3 del T.U.115/2002);
• disporre istruttoria per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità,
della documentazione (art.123 del T.U. del 115 del 2002).
Per effetto dell’ammissione al patrocinio sono:
A) prenotati a debito:
• il contributo unificato;
• le spese di notifica;
• i diritti di copia;
B) anticipati dall’Erario:
• gli onorari e spese dovuti al difensore.
Con riguardo alla procedura di liquidazione e pagamento degli onorari e spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio, vanno osservati gli adempimenti previsti all’art.82 T.U. (liquidazione dell’onorario e delle spese con decreto di pagamento dell’autorità giudiziaria, mandato di pagamento informatico da parte dell’Ufficio).
L’autorità giudiziaria liquida in modo che le somme non risultino superiori ai valori medi, tenuto conto della natura dell’impegno professionale e in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
Tali somme vanno iscritte nel registro delle spese pagate dall’erario, con annotazione che si tratta di spese anticipate; qualora si verifichi il presupposto della rivalsa da parte dello Stato, le somme da recuperare iscritte a ruolo vengono annotate nel registro dei crediti da recuperare.
