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Ottieni la cittadinanza italiana per residenza

 

A norma dell'art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 possono ottenere la cittadinanza per residenza:

 

  • Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;

  • Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;

  • L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;

  • Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;

  • Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;

  • Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano

 

Procedura - Avvocato Immigrazione Roma

 

Deposito dell' apposito modulo (Modello B) e dei documenti richiesti presso la Prefettura del luogo di residenza tra i quali fondamentali sono il certificato di nascita  e il certificato penale del paese di origine entrambi tradotti e legalizzati (o con apostille in caso di paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 1961)tradotto

 

La Prefettura sentita la Questura invia l'istanza al Ministero dell'Interno il quale, dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato concede la cittadinanza Italiana.

Reddito minimo per l'ottenimento della cittadinanza per residenza

Il reddito minimo è di € 8.500 per 3 anni consecutivi così come risulta nella propria dichiarazione dei redditi (730, Unico, Cu).

E' possibile integrare il reddito con quello dei propri familiari conviventi come risulta dal certificato anagrafico in Comune (circolare K. 60.1 del 05/01/2007 del Ministero dell'Interno).

Il reddito minimo aumento ad euro 11.500 se il richiedente è coniugato e di altri euro 550 per ogni figlio.

 

Occorre tenere conto, infine che sulla base della legge 15/2005 e 80/2005 il Ministero deve valutare l'eventuale maggior reddito al momento della valutazione della domanda.

Questo vuol dire che se al momento della presentazione il reddito era minore di 8500 euro, ma successivamente è migliorato (si è guadagnato di più) il Ministero dovrà tenere conto di quest'ultimo reddito.

L'Avvocato esperto in immigrazione può intervenire in aiuto per le procedure burocratiche e laddove la cittadinanza venga negata.

 

In effetti, spesso la risposta è negativa perchè viene contestata la mancanza della residenza ininterrotta, per reati penali di vecchia data o per redditi insufficienti.

 

In questi casi è possibile opporsi al diniego di fronte al Tar Lazio citando in giudizio il Ministero fornendo tutte le prove favorevoli all'istante ai fini dell'ottenimento della cittadinanza.

Evviva! Messaggio ricevuto.

AVVOCATO IMMIGRAZIONE

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